Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Calascibetta]

Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 30%;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: 30%;
  • per i nuclei familiari con componenti beneficiari dei Legge 104 non soggetti a revisione periodica: nella percentuale del 15%; qualora si usufruisca di altre detrazioni, la stessa si somma alle precedenti.

La riduzione verrà applicata a far data dall’anno successivo a quello della richiesta.
Ai sensi dell’art.1 comma 48 della legge n.178/2020 a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi;

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Zone non servite
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona perimetrata.

  1. La tariffa del tributo è ridotta del 60 per cento se la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 2500 metri lineari calcolati su strada  carrozzabile.
  2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. La riduzione deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione.

Altre agevolazioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge n.147/2013 il tributo è ridotto nei seguenti casi:

  • Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. Ai contribuenti cui viene riconosciuta l’agevolazione di cui sopra è fatto assoluto divieto di conferire l’umido al servizio di raccolta. Qualora, a seguito dei controlli periodici la compostiera risulti essere inutilizzata o non più presente presso l’utenza, o che il compostaggio venga effettuato in modo non corretto, all’utente non verrà riconosciuta alcuna riduzione.
  • Ai soggetti che adottano cani in carico all’Ente e ricoverati presso le strutture convenzionate spetta una riduzione sulla tassa rifiuti e fino alla concorrenza di quanto dovuto ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale adottato con delibera di C.C. n.20 del 11/06/2020.
  • Ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del D.L.124/2019 convertito in L. 157/2019 sono previste “condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti e assimilati in condizioni economico – sociali disagiate” sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla deliberazione  ARERA n. 158/2020, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Il costo delle riduzioni di cui al punto b) è finanziato dalla fiscalità generale del Comune.

Mancato svolgimento del servizio
In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate