Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
La riduzione verrà applicata a far data dall’anno successivo a quello della richiesta.
Ai sensi dell’art.1 comma 48 della legge n.178/2020 a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi;
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Zone non servite
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona perimetrata.
Altre agevolazioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge n.147/2013 il tributo è ridotto nei seguenti casi:
Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Il costo delle riduzioni di cui al punto b) è finanziato dalla fiscalità generale del Comune.
Mancato svolgimento del servizio
In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate